Associazione Soluzione Lavoro OdV

Tirocini Formativi

Sei un azienda e vuoi iniziare un rapporto di lavoro con una nuova risorsa? Hai la possibilità di attivare un tirocinio privato per un periodo di massimo 12 mesi.

Tirocini Formativi
I tirocini formativi sono disciplinati dalla Regione Calabria con il DGR 613 del 11/12/17 che promuove le “Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”. Il tirocinio consiste in un periodo di formazione e non si configura come un rapporto di lavoro. I tirocini extracurriculari privati (differenti dai tirocini Garanzia Giovani sono rivolti a:
  • Soggetti disoccupati – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione;
  • Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • Lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
  • Soggetti disabili e svantaggiati.

Durata del tirocinio

  • La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurriculari: non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui al paragrafo 3, lett. a), b), c), d);
  • Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.
  • La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi.

Soggetti ospitanti

  • Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata.
  • Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso.
  • Non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante nei 12 mesi precedenti, abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Condizioni di attivazione

  1. Il tirocinio non può essere attivato se il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro, una collaborazione o un incarico con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio.
  2. Il tirocinio può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l’attivazione.
  3. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.

Limiti numerici e premialità

  1. Il numero dei tirocini attivabile contemporaneamente è definito in relazione alle dimensioni del soggetto ospitante:
    • Unità operative con un numero di dipendenti da zero a cinque: un tirocinante;
    • Unità operative con un numero di dipendenti tra sei e venti non più di due tirocinanti;
    • Unità operative con ventuno o più dipendenti: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti. Indennità di partecipazione
  2. La Regione Calabria stabilisce che l’importo minimo dell’indennità è pari a 400 euro lordi mensili.
  3. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.
Il soggetto ospitante dovrà provvedere alla:
  • Responsabilità civile in cui l’azienda, assicura il tirocinante
  • Apertura Pat INAIL per il tirocinante
  • UNILAV di avvio rapporto
A partire dal 24/02/2020, la Regione Calabria attraverso la circolare con protocollo SIAR n° 79839, informa che in ottemperanza al DPR 642/72 Art. 2, il soggetto promotore è obbligato ad apporre una marca da bollo da € 16,00 sulla prima pagina delle convenzioni di tirocinio. Tale marca da bollo, come ribadito dalla circolare, è a carico del soggetto ospitante. Qualora vogliate leggere l’intera circolare, è disponibile per il download al seguente link.